Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 31 - Scrutinio e proclamazione degli eletti

1. Terminate le operazioni di voto, il Presidente provvede a chiudere e sigillare le urne contenenti le schede e la sala delle votazioni in modo che nessuno possa accedervi. Rinvia le operazioni di scrutinio alle ore 8 del giorno successivo.

2. Il giorno successivo a quello delle votazioni, constatata l'integrità dei sigilli, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

3. Terminato lo scrutinio, il Presidente ne certifica il risultato nel verbale riportando i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

4. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami, dei voti contestati, che siano e non attribuiti, e delle decisioni adottate dal Presidente.

5. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti l'ufficio.

6. Un esemplare del verbale viene depositato dal Presidente del seggio o suo delegato nella segreteria del Comune sede di sezione elettorale ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

7. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutte le schede in un plico sigillato e firmato dal Presidente, è recapitato immediatamente a mezzo messo comunale, all'ufficio centrale del Comune capoluogo della Provincia o del comprensorio.

8. Il Presidente dell'ufficio centrale, nello stesso giorno delle operazioni di scrutinio, riassume l voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

9. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della Provincia o del circondario.

10. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

11. L'assegnazione dei diciotto posti di componente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato avviene nel modo seguente;

a) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutte le liste dei candidati, per il numero dei rappresentanti da eleggere più uno, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione è trascurata la parte decimale del quoziente; si attribuiscono quindi a ciascuna lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

b) i posti di rappresentante eventualmente restanti sono attribuiti alle liste di candidati per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, la lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

12. Il Presidente dell'ufficio centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai posti di rappresentanti attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano di età.

13. Il Presidente dell'ufficio centrale certifica le operazioni di proclamazione su apposito verbale, redatto su modello approvato dal Presidente della Giunta Regionale, e lo trasmette immediatamente al Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e al Presidente della Giunta Regionale.”

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