Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 24 - (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 bis dell’articolo 17 è aggiunto il seguente:

“1 ter. La Regione esercita le funzioni relative ai rifiuti di amianto, ai fini di cui al comma 1, lettera c ter), limitatamente alle discariche monorifiuto o con celle dedicate e agli impianti di trasformazione a inerte.”.”

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