Articolo soppresso dall’Ord. Comm. Del. R. 12/10/2015, n. 142, così recitava:

“Articolo 19 (Contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione) — 1. I contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria sono richiesti per i costi destinati alla copertura delle spese occorrenti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di altri contributi pubblici percepiti per le medesime finalità, per:

A. la ricostituzione delle scorte connesse all’attività di impresa;

B. la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.

2. Le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 5 % dei costi di ripristino o delocalizzazione, come da programma presentato.

3. Il finanziamento sul quale verrà erogato il contributo in conto interessi o in conto canoni dovrà avere un importo massimo pari a 3.125.000 euro e una durata massima di cinque anni; sul finanziamento è prevista la garanzia gratuita dell’80% del Fondo Centrale di Garanzia e per le aziende agricole è prevista la garanzia gratuita del 70% di ISMEA-SGFA; potrà inoltre essere prevista la garanzia dei Consorzi Fidi regionali.

4. Il contributo in conto interessi o in conto canoni è concesso per l’intera durata del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria ed è determinato sulla base del tasso d’interesse applicato dalla banca al momento della presentazione della domanda e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell’impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).

5. Il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l’obbligo di restituzione dell’importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra la data dell’estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.

6. Al fine di ottenere il contributo in conto interessi o in conto canoni l’impresa dovrà indicare il ricorso a tale modalità nella domanda di cui all’art. 10 e richiamare i documenti già allegati sulla base dei quali deve essere calcolato il contributo richiesto allegando copia del contratto di finanziamento o del contratto di locazione finanziaria, oppure dichiarazione della banca o della società di leasing attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

7. Nel caso previsto dal presente articolo potranno presentare la domanda le imprese e i professionisti secondo i requisiti previsti all’Allegato 1 e che, inoltre, non siano in difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposti a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

8. La domanda presentata verrà valutata dal SII attraverso apposito nucleo di valutazione, ai sensi del d.m. 10 agosto 2012, di cui all’art. 3 e in coerenza con quanto previsto all’art. 4 della presente Ordinanza.

9. Il contributo in conto interessi o in conto canoni verrà calcolato in un’unica soluzione in via anticipata attualizzata previa valutazione positiva della documentazione presentata ed erogato sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle relative liquidazioni.”

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