Articolo abrogato dall’art. 66, comma 2, della L.R. 28/12/2023, n. 20, così recitava:

“Art. 62 - Lavorazione del terreno

1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno non è sufficiente ad evitare fenomeni di dissesto idrogeologico, gli Enti delegati possono subordinare l'ulteriore lavorazione a modalità intese alla migliore regimazione delle acque, al fine di ridurne le capacità erosive e conservare la stabilità del suolo e dei versanti interessati.

2. L'Ente competente notifica al possessore del terreno il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge forestale.”

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