Comma abrogato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 09/08/2016, n. 19, così recitava:

“1. La Regione, al fine di potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può procedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, ad acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi, per l'espletamento delle procedure di acquisto ad evidenza pubblica, dei soggetti gestori del servizio. A tale fine, la Regione stipula con i soggetti medesimi apposita convenzione che prevede l'acquisizione della proprietà del materiale rotabile fruibile ed accessibile direttamente in capo alla Regione stessa.”

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