Articolo modificato dall’art. 48, comma 1, della L.R. 24/12/2013, n. 43; dall’art. 25, comma 4, della L.R. 30/11/2016, n. 30 e, successivamente, abrogato dall’art. 4, comma 12, della L.R. 27/12/2016, n. 33, così recitava:

"Art. 48 - Comitato per il sostegno dell'occupazione

1. Per il perseguimento sul territorio delle finalità di cui all'articolo 47 è istituito il Comitato per il sostegno dell'occupazione.

2. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di occupazione e politiche attive del lavoro, in qualità di Presidente;

b) l'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, industria e commercio;

c) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, formazione professionale, ricerca ed innovazione tecnologica;

d) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) regionale;

e) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province Liguri (U.R.P.L.);

f) tre rappresentanti designati dalla Commissione di Concertazione su indicazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

g) tre rappresentanti designati dalla Commissione di Concertazione su indicazione delle organizzazioni dei datori di lavoro;

h) il Presidente della FI.L.S.E.;

i) il Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura liguri;

j) il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana a livello regionale.

3. I componenti del Comitato di cui al comma 2, lettere a), b), c), h), i) e j) possono farsi sostituire da un proprio delegato. Il Presidente del Comitato sceglie il proprio delegato fra gli altri membri della Giunta regionale.

4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) è nominato un membro supplente, su designazione delle stesse Organizzazioni competenti per la designazione dei membri effettivi.

5. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il loro incarico è rinnovabile. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta non pervengano tutte le designazioni, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina del Comitato, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso il Comitato è integrato con successivo decreto con il pervenire delle designazioni mancanti.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Direttore generale di ALFA, esperti, rappresentanti di istituzioni, enti od associazioni che si occupano a vario titolo di crisi occupazionali nonché amministratori o rappresentanti degli enti locali il cui territorio è interessato dalla crisi.

7. Il Comitato esercita funzioni propositive nei confronti della Giunta regionale e delle Amministrazioni Provinciali in ordine al sostegno dell'occupazione nelle situazioni di crisi aziendali ed opera a titolo gratuito.

8. Il Comitato disciplina con proprio regolamento le modalità del suo funzionamento e costituisce al proprio interno, quale organismo operativo di supporto, un gruppo di lavoro in cui sia assicurata la pariteticità delle rappresentanze di cui al comma 2, lettere f) e g). Tale gruppo si può avvalere dell'assistenza tecnica dell'Osservatorio.

9. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Regione.

10. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza della legislatura ed esercita comunque le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Comitato."

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