Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2007 n.22. L'articolo 107 così recitava: " 1. Il piano energetico regionale è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale con il quale si perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 103, comma 1.

2. Il piano è articolato in tre parti:

a) il quadro conoscitivo che contiene l'indicazione di tutti gli elementi economici, fisici, tecnici che influiscono sulla formazione del piano;

b) il piano di indirizzo che individua sulla base del quadro conoscitivo gli obiettivi e le scelte, nonché le azioni e le direttive per l'attuazione degli obiettivi;

c) il piano finanziario che detta criteri e priorità per il finanziamento delle azioni e delle tipologie di progetti ed interventi previsti nel Piano energetico regionale.

3. Il piano ed i suoi aggiornamenti sono approvati con le modalità di cui all'articolo 12.2

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