Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2007 n.22. L'articolo 104 così recitava: "1. É competenza della Regione:  a) l'approvazione del piano energetico regionale e l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per la sua attuazione;     b) l'attuazione del piano energetico regionale in riferimento anche ai contributi e incentivi previsti dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10 (norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);  "c) la promozione di iniziative, studi e ricerche, l'approvazione dei progetti e la concessione di contributi nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico in raccordo con quanto contenuto nel Quadro di riferimento e nel Piano degli interventi del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione). Tali interventi possono essere attivati, con le modalità e le priorità necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente capo, anche ad iniziativa della Regione;"    d) l'assistenza e il coordinamento degli Enti locali per l'attività di formazione e informazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini dei contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. lo);     e) la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane e l'organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;     f) la definizione delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 30 della I. 10/1991, nell'ambito della funzione di indirizzo dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della I. 59/1997;    g) i criteri per la localizzazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento, nonché i limiti ed i criteri in base ai quali le amministrazioni dello Stato, le Aziende autonome, gli Enti pubblici nazionali o locali devono privilegiare il ricorso all'allaccio qualora propri immobili rientrino in tali aree;    h) l'invio al Ministero dell'Industria delle informazioni previste a carico dei titolari di permessi e concessioni."

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