Articolo abrogato dall’art. 75, comma 1, della L.R. 06/02/2024, n. 1, così recitava:

“Art. 40. - (Inserimento dell’articolo 66-bis della l.r. 32/2014)

1. Dopo l’articolo 66 della l.r. 32/2014 , è inserito il seguente:

“Articolo 66-bis - (Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici)

1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all’articolo 57-bis.

2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell’Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale.”.”

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