Articolo abrogato dall’art. 75, comma 1, della L.R. 06/02/2024, n. 1, così recitava:

“Art. 39. - (Inserimento dell’articolo 57-bis della l.r. 32/2014)

1. Dopo l’articolo 57 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente:

“Articolo 57-bis - (Comunicazione dei dati turistici)

1. La Regione, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio turistico regionale, nonché per l’assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli).

2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale.”.”

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