Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2012, n. 39. L’articolo 13 così recitava: “Art. 13 - (Contributi straordinari per eventi naturali) - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), sulla base delle istanze pervenute dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nella misura e con le medesime modalità stabilite rispettivamente per i contributi di cui agli articoli 11, comma 1 e 12, e tenuto conto di quanto previsto dal Programma regionale di cui all’articolo 7.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per lavori indifferibili e urgenti già eseguiti all’atto della presentazione della domanda di contributo o, comunque, anteriormente al provvedimento di concessione dello stesso.

3. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il provvedimento regionale di riparto dei fondi erogati dallo Stato per il rimborso dei danni causati da eventi calamitosi tiene proporzionalmente conto dei contributi di cui al comma 1.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino