Articolo abrogato dal Reg. R. del 17/03/2014 n. 6. L’articolo 20 così recitava: “Art. 20 - (Agriturismo tradizionale) - 1. È classificata come agriturismo tradizionale l’azienda agrituristica che, pur non presentando un indirizzo aziendale specializzato:

a) svolge almeno una delle attività definite dall’articolo 2 della legge;

b) è conforme ai requisiti previsti dagli articoli 14, 15 e 16 della legge nonché dagli articoli dal 7 al 17 del presente regolamento;

c) garantisce, nell’ambito delle attività offerte, la dotazione e i servizi minimi indicati nell’allegato A al presente regolamento.”

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