Articolo modificato dall'art. 27, comma 1, L.R. 7 giugno 1999, n. 6 e, successivamente, abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 27/01/2005, n. 6, così recitava:

"Art. 6 - Modalità e prezzo dell'alienazione

Nei casi previsti dal precedente art. 5, l'alienazione deve avvenire per pubblico incanto al prezzo base di stima corrispondente al valore attuale che tenga conto dell'incremento di valore derivante dalla destinazione edificatoria.

L'ente titolare può, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti agli utenti che detengano gli stessi a qualsiasi titolo e che ne facciano domanda sulla base del prezzo di stima, sempreché l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa per sé e per la propria famiglia ovvero alla edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato, se richiesto, in dieci anni con rate annuali posticipate maggiorate dell'interesse del legale vigente, con garanzia di ipoteca di primo grado sul bene in favore dell'ente titolare.

Il trasferimento del bene avverrà al realizzarsi dell'abitazione o del manufatto artigianale di cui al secondo comma del presente articolo e, comunque, dopo il totale pagamento del prezzo."

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