Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 28, così recitava:

“Art. 28 - (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo su Agensport.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sport, in particolare:

a) emana direttive per l'attività di Agensport al fine di garantirne la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione;

b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dal consiglio di amministrazione e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi di Agensport, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

d) esercita il controllo sugli organi disponendo la decadenza:

1) dei singoli componenti del consiglio di amministrazione in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione di Agensport e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;

2) di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute di tale organo;

e) esercita il controllo di legittimità sui seguenti atti:

1) i regolamenti previsti dallo statuto adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a);

2) gli atti adottati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b).

3. La Giunta regionale, con apposite direttive, impartisce ad Agensport indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di sport e di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso.”

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