Articolo abrogato dall'art. 50, comma 1, della L.R. 17/02/2015, n. 3, così recitava:

“Art. 30 - (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 "Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato") — 1. Le lettere c) d) ed e) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 10/2007 sono sostituite dalle seguenti:

"c) un rappresentante della direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) un rappresentante della direzione provinciale dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

e) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della 1.r. 10/2007 è inserito il seguente:

"2-bis. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) sono effettuate sulla base di appositi accordi tra le rispettive amministrazioni e la Regione."”

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