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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 70 - (Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) l’indicazione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, degli indirizzi e dei criteri di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a);
b) abrogata”.
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