Articolo abrogato dall’art. 57, comma 1, della L.R. 05/08/2020, n. 7, così recitava:

“Art. 19.

1. Gli enti gestori degli asili nido, di cui all'art. 7 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, si avvalgono dei locali e delle attrezzature degli edifici destinati a tale servizio e non utilizzati per motivate ragioni, per lo svolgimento di attività inerenti i servizi socio-assistenziali.

2. I locali e le attrezzature di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 285 concernente: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza».”

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