Articolo abrogato dall'art. 4, comma 6, della L.R. 13/12/2013, n. 10, così recitava:

"Art. 54

1. L'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Il Consiglio regionale nomina ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Regione, gli amministratori della FILAS che l'atto costitutivo riserva alla Regione stessa a norma dell'articolo 2458 del codice civile, scegliendoli tra candidati che abbiano una adeguata esperienza maturata per un periodo complessivo di almeno dieci anni, anche non continuativi, mediante esercizio di attività professionale o docenza in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, ovvero mediante svolgimento di funzioni manageriali presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

2. Qualora lo Statuto preveda che l'organo amministrativo sia formato da una sola persona, il Consiglio regionale provvede alla relativa designazione, secondo i criteri di cui al comma 1, con il voto di quattro quinti dei componenti del Consiglio stesso."."

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