Articolo modificato dall'art. 38, comma 1, della L.R. 28/12/2007, n. 26 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 12, della L.R. 10/08/2010, n. 3, così recitava:

“Art. 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nell'Agenzia)

1. La partecipazione della Regione alla Agenzia è subordinata alla condizione che lo statuto preveda che:

a) alla Regione sia riservata la maggioranza assoluta delle azioni, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;

b) possano essere azionisti dell'Agenzia, oltre alla Regione, le province, il Comune di Roma, gli altri comuni, singoli o associati e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali, anche in forma associata;

c) la promozione dell'offerta turistica sia attuata mediante un programma annuale delle attività, adottato nel rispetto delle previsioni contenute nel piano turistico regionale;

d) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e di sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa all'Agenzia;

e) l'Agenzia si doti di una struttura organizzativa tale da garantire un raccordo stabile con i territori provinciali.

2. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'Agenzia dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di turismo da lui delegato.

3. I rappresentanti della Regione negli altri organi dell'Agenzia sono contestualmente designati dal Consiglio regionale con voto limitato, e sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.

4. Per l'attuazione del programma annuale di attività dell'Agenzia, di cui al comma 1, lettera c), è istituito un fondo di rotazione, di seguito denominato fondo, affidato in gestione, con apposita convenzione, all'Agenzia stessa, che lo amministra con propria contabilità. La convenzione disciplina i diritti e gli obblighi della Regione e dell'Agenzia relativamente alla gestione del fondo stesso, alla destinazione degli eventuali rendimenti ed agli oneri di gestione del fondo stesso, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.”

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