Comma abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 10/02/2022, n. 1, così recitava:

“14. All’articolo 14 della l.r. 12/2016, relativo a locali, botteghe e attività storiche, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dopo la parola: “compresi” sono inserite le seguenti: “i mercati”;

b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“c bis) alla riqualificazione, alla valorizzazione e al mantenimento dei mercati di valenza storica”;

c) alla lettera a) del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché dei mercati di valenza storica”.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino