Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

"Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche.

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 38/1998 sono aggiunte, in fine, le parole: "e dall'Agenzia per l'impiego, del Lazio, istituita ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)".

2. Dopo la lettera e) del comma e dell'articolo 10 della L.R. n. 38/1998 è aggiunta la seguente:

"e-bis) svolgere l'attività istruttoria in ordine alle procedure per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione)."."

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