Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 22/06/2012, n. 8, così recitava:

Art. 5. - Modifica dell'articolo 2 della L.R. 16 marzo 1982, n. 13

1. Il numero 2) del comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 16 marzo 1982, n. 13, è sostituito dal seguente:

"2) da sei copie del progetto delle opere da eseguirsi, oltre ad una copia allegata al secondo originale della domanda. Il progetto, contenuto in un unico elaborato, deve essere sottoscritto dal richiedente e da un professionista abilitato ai sensi delle leggi vigenti sull'esercizio professionale. Tutte le copie presentate, qualora non siano, in originale, timbrate e sottoscritte dal richiedente e dal professionista che ha redatto il progetto, devono essere dichiarate conformi all'originale per attestazione del segretario comunale, di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.".”

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