Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 9 - Individuazione del responsabile

1. Il dirigente del settore provvede ad assegnare al dirigente dell'ufficio competente e questi al titolare della sezione competente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento, ai sensi degli articoli 23, comma 2, lettera z), e 24, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, fornendo le opportune indicazioni operative conferendo, ove opportuno, la delega di firma per l'adozione di atti meramente strumentali anche con rilevanza esterna.

2. Il dirigente, di settore o di ufficio, ove ritenga di avvalersi della facoltà di avocazione di cui alle disposizioni citate al comma 1, secondo le modalità ivi previste, rimane responsabile del singolo procedimento.

3. Nel caso in cui il procedimento amministrativo sia inerente alla competenza di più uffici del settore, il dirigente di quest'ultimo individua il dirigente d'ufficio responsabile, il quale può avvalersi, per i relativi adempimenti, anche dei dipendenti in servizio presso gli altri uffici interessati.

4. Nel caso in cui il procedimento amministrativo rientri nella competenza di più settori facenti parte della stessa area di coordinamento operativo, il coordinatore, o in sua assenza l'autorità politica cui spetta di proporne la nomina a norma dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, individua il dirigente del settore responsabile del procedimento stesso. Tale responsabile può avvalersi, per i relativi adempimenti, di personale in servizio presso gli altri settori interessati, ivi compresi i dirigenti d'ufficio, instaurando con gli stessi, e a questo solo fine, il rapporto di direzione ed indirizzo previsto dall'articolo 21, ultimo comma, della citata legge regionale.

5. Nel caso in cui nel procedimento amministrativo siano coinvolte competenze di più settori non facenti parte della stessa area di coordinamento operativo, i coordinatori interessati, e in loro assenza le autorità politiche cui spetta di proporne la nomina, individuano, d'intesa fra loro, il dirigente o i dirigenti di settore responsabili, rispettivamente, dell'intero procedimento o di singole fasi dello stesso e determinano le modalità operative e di utilizzazione del personale per i vari adempimenti.

6. L'assegnazione della responsabilità del procedimento avviene apponendo sulle singole pratiche l'indicazione del destinatario, la data dell'assegnazione stessa, nonché la sottoscrizione del soggetto che vi provvede ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5.

7. I tempi per le procedure di assegnazione della responsabilità del procedimento sono compresi nel termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il soggetto tenuto a provvedere all'assegnazione stessa.

8. Qualora il responsabile del procedimento ometta o ritardi gli atti relativi ovvero, nel corso dell'istruttoria, assuma un comportamento in contrasto con le leggi, i regolamenti e le direttive impartite dalla autorità politica o dal dirigente ai sensi della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, il soggetto competente all'assegnazione previa diffida, provvede in via sostitutiva al completamento del procedimento iniziato, nel rispetto dei termini stabiliti, ferme restando le responsabilità di cui all'articolo 10, comma 2.”

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