Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 22/05/1997, n. 11, così recitava:

“Art. 4 - Composizione del comitato tecnico-consultivo

1. Il comitato di cui al precedente articolo 3 è presieduto dall’assessore regionale all’agricoltura o da un suo delegato ed è composto da:

a) il funzionario responsabile del settore assistenza tecnica e ricerca dell’assessorato regionale all’agricoltura;

b) un rappresentante dell’ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) designato dal consiglio di amministrazione dell’ente;

c) un funzionario dell’assessorato regionale competente in materia di formazione professionale;

d) un funzionario dell’assessorato regionale competente in materia di programmazione;

e) un docente designato dall’università di agraria di Viterbo;

f) un docente designato dall’istituto di economia agraria dell’università di Roma;

g) un docente designato dall’istituto di economia agraria dell’università di Cassino;

h) un rappresentante delle comunità montane del Lazio, designato dall’UNCEM (Unione regionale comuni enti montani);

i) un rappresentante dei consorzi di bonifica, designato dall’associazione regionale delle bonifiche;

l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e del movimento cooperativo ed associativo, rappresentate nell’ambito del comitato interregionale per la divulgazione agricola in Italia, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 1981, designato dalla rispettiva organizzazione;

m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei laureati in scienze agrarie e forestali, dei periti agrari e degli agro - tecnici designati dalle rispettive associazioni;

n) gli assessori all’agricoltura o loro delegati, delle Amministrazioni provinciali del Lazio.

2. Il comitato è integrato con i rappresentanti delle strutture di ricerca regionali e nazionali ogni qualvolta se ne presenti la necessità secondo le specifiche competenze.

3. I componenti del comitato restano in carica tre anni e sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura. Alla prima nomina si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai componenti del comitato verranno corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il comitato si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte l'anno, su convocazione dell’assessore regionale all’agricoltura.

6. Ai lavori del comitato partecipano, su invito dell’assessore regionale all’agricoltura, i funzionari regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

7. Il comitato può articolarsi in sezioni di lavoro per la trattazione di specifiche materie od in sezioni territoriali per i problemi attinenti le singole province.

Le sezioni sono presiedute dall’assessore regionale all’agricoltura o da un funzionario da lui delegato. La composizione delle sezioni è determinata dal regolamento interno del comitato.

8. I servizi di segreteria tecnica ed amministrativa del comitato sono assicurati dal settore assistenza tecnica e ricerca dell’assessorato regionale all’agricoltura.”

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