Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, della L.R. 23/06/2020, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.R. 17/02/2023, n. 5, così recitava:

"Art. 5-ter - (Utilizzo diretto di aree private all'aperto attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.

2. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1."

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