Articolo abrogato dalla L.R. 14/11/2014, n. 23, così recitava:

"Art. 26 - (Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale) - 1. Per commercio equo e solidale si intende la vendita al dettaglio dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), provenienti esclusivamente dai Paesi in via di sviluppo, secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 (Risoluzione sulla promozione del commercio equo e solidale fra Nord e Sud), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 044 del 14 febbraio 1994.

2. Le attività del commercio equo e solidale possono essere svolte esclusivamente da associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni e cooperative senza fine di lucro e altri enti non commerciali, con l'osservanza delle disposizioni concernenti gli esercizi di vicinato e di quelle relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10. Le attività del commercio equo e solidale non possono essere svolte da imprese individuali e società.

3. Ai soggetti individuati al comma 2 è consentita la vendita dei beni commercializzati anche non in sede fissa in occasione di manifestazioni, fiere e altre iniziative promozionali, in deroga alle disposizioni sul commercio sulle aree pubbliche, fermo restando che tali soggetti sottostanno alla medesima disciplina prevista per gli altri operatori nelle fiere, qualora compatibile. Nella determinazione delle aree destinate alle fiere di cui all'articolo 50, i Comuni riservano una parte delle aree medesime per i soggetti di cui al comma 2, che siano in possesso del decreto di cui al comma 4, in deroga ai criteri di priorità per l'assegnazione delle aree predette di cui all'articolo 50, commi 4 e 5.

4. Agli esercizi ove si effettui la vendita al dettaglio di beni che, almeno per l'80 per cento del volume d'affari, facciano parte del circuito del commercio equo e solidale, è conferita la denominazione di "Bottega del Mondo" con decreto del Direttore centrale attività produttive, previa verifica dei requisiti previsti.

5. La domanda di conferimento della denominazione di "Bottega del Mondo" va presentata alla Direzione centrale attività produttive, completa di tutti i dati identificativi del soggetto di cui al comma 2, incluso il possesso dei requisiti morali e professionali, nonché di tutti i dati identificativi dell'esercizio per il quale si intende ottenere la denominazione. Alla domanda vanno allegati, in particolare, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dove si attesta di essere a conoscenza delle prescrizioni regionali vigenti in materia di commercio equo e solidale. La domanda si considera accolta per silenzio assenso, se il provvedimento negativo non viene comunicato entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della domanda stessa. In caso di accertamento definitivo della non conformità degli atti presentati alle disposizioni contenute nel presente articolo, la Direzione centrale attività produttive provvede con atto motivato di diniego, da comunicarsi al soggetto che ha inoltrato la domanda."

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