Articolo prima aggiunto dalla L.R. 21/12/2012, n. 26 e poi abrogato dalla L.R. 08/04/2016, n. 4, così recitava:

“Art. 109-bis (Segnalazione certificata d’inizio attività) - 1. Ovunque ricorrano nella presente legge regionale le espressioni “denuncia d’inizio attività” e “DIA”, esse sono sostituite, rispettivamente, con “segnalazione certificata d’inizio attività” e “SCIA”.”

Dalla redazione