Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 1 - (Dati sensibili) - 1. La Regione e le Province, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, sono autorizzate allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dei dati sensibili attinenti a:
a) opinioni politiche, relativamente all'iscrizione ed avviamento al lavoro di cittadini extracomunitari con status di rifugiati politici;
b) adesioni a sindacati e organizzazioni a carattere sindacale, relativamente:
1) alla composizione dei conflitti di lavoro;
2) alla programmazione di azioni mirate;
3) ai contratti di formazione e lavoro;
4) alle convenzioni per l'assunzione dei dirigenti;
5) alla ricollocazione dei lavoratori a rischio;
6) all'inserimento professionale di giovani ed attività affini;
7) alla partecipazione a organismi collegiali;
c) allo stato di salute, relativamente:
1) all'iscrizione, avviamento al lavoro e tirocinio di soggetti affetti da menomazioni invalidanti;
2) interventi contributivi ad aziende per assunzioni di invalidi e, in genere, di soggetti portatori di handicap;
3) tenuta di albi di soggetti con deficit sensoriali;
4) dichiarazioni rese in ordine alla presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi;
d) attività di servizio sociale.
2. La Regione e le Province, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dalla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, sono autorizzate allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996, dei dati sensibili attinenti allo stato di salute delle persone di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 7/1992.
3. I limiti alla comunicazione e diffusione dei dati sensibili di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1/1998, in conformità alla legge 675/1996.”
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