Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

Art. 1-bis - 1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2003, emana un regolamento al fine di disciplinare specifiche portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i quali vi siano particolari esigenze di portate che possono essere fissate in deroga al parametro previsto dal comma 4 dell'articolo 1.

1-bis. La Regione promuove le attività di misura e di monitoraggio per la determinazione dei valori del deflusso minimo vitale, al fine della redazione del Piano previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 152/1999. La Giunta regionale approva il programma delle attività di cui sopra e la relativa durata, autorizzando il Direttore centrale ambiente e lavori pubblici a stabilire con proprio decreto, sentita la competente Autorità di bacino, le necessarie deroghe al parametro previsto dall'articolo 1, comma 4, limitatamente alle opere di presa interessate dall'esercizio sperimentale."

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