Il Titolo IV è abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21, a decorrere dal 01/01/2021.

L’articolo 23 così recitava:

“Art. 23 - Funzioni esercitate dall’Unione

1. L’Unione esercita:

a) le funzioni comunali secondo le previsioni del proprio statuto;

b) abrogata dalla L.R. 28/12/2018, n. 31;

c) le funzioni già attribuite alle Comunità montane, a eccezione di quelle previste dall’articolo 36, comma 3;

d) le funzioni provinciali di cui all’articolo 32;

e) abrogata dalla L.R. 28/12/2018, n. 31;

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, all’Unione competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi a essa affidati.

3. Abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31.

3-bis. N23.”

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