Comma modificato dall’art. 4, comma 41, della L.R. 06/08/2019, n. 13.

Ai sensi dell’art. 4, comma 10, della L.R. 06/08/2021, n. 13, il termine per la trasmissione da parte dei Comuni alla struttura regionale competente in materia di ambiente degli elenchi delle domande presentate nell'anno 2020 e ammesse al contributo di cui al presente comma, era fissato all'1 settembre 2021.

Il termine era già stato fissato dall’art. 4, comma 8, della L.R. 30/12/2020, n. 25 all'1 marzo 2021.

In seguito, il presente comma è stato abrogato dall’art. 4, comma 6, della L.R. 10/08/2023, n. 13, così recitava:

“6. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, un contributo fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.”

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