Articolo modificato dall’art. 18, comma 19, della L.R. 15/05/2002, n. 13 e, successivamente, abrogato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 15/07/2016, n. 12, così recitava:

“Art. 7 - (Oneri di coltivazione o ricerca)

1. A decorrere dall’1 luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca a carico del titolare dell’autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell’attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall’esercizio della stessa, diversificato per le seguenti tipologie di materiali:

a) argilla;

b) pietre ornamentali;

c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;

d) sabbie e ghiaie.

2. L'ammontare di tale onere viene fissato con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, che può determinare che una quota parte dell'onere stesso sia versato dal Comune alla Regione a titolo di rimborsi spese per le attività svolte dalla Regione stessa ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35. Le somme introitate dalla Regione ai sensi del presente articolo sono destinate al recupero e alla valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva, nonché agli studi, alle ricerche e alla pianificazione regionale delle attività estrattive.

3. L’onere di coltivazione è applicato sulla quantità di materiale escavato durante l’esercizio oggetto dello stato di fatto di cui all’articolo 18 bis della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall’articolo 10 della legge regionale 10/1994 e modificato dall’articolo 10 della presente legge relativo importo deve essere versato al Comune beneficiario entro lo stesso termine fissato per la presentazione dello stato di fatto medesimo. Il primo versamento va effettuato entro il 31 maggio 1998 in relazione all’attività svolta dall’1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

4. Qualora l’attività estrattiva arrechi disagio in modo sostanziale anche ai Comuni limitrofi a quello sede dell’intervento, l’Assessore regionale all’ambiente con proprio decreto, su motivata richiesta degli enti interessati, provvede alla ripartizione di una quota, non superiore al 40 per cento, dell’onere stesso fra i soggetti richiedenti.

5. Il ristoro economico per l’utilizzo del territorio è costituito dall’onere di coltivazione come regolamentato dai commi precedenti. I Comuni beneficiari possono, altresì, definire i rapporti con i titolari delle autorizzazioni mediante accordi relativi alla realizzazione o utilizzazione di infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità.

6. In caso di ritardato versamento dell’onere di coltivazione rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione dello stato di fatto, il titolare di autorizzazione è tenuto al versamento degli interessi legali calcolati sull’importo da versare. Qualora il ritardo superi i giorni trenta, l’autorizzazione si intende automaticamente decaduta.

7. Il Comune è tenuto a dare immediatamente notizia alla Direzione regionale dell’ambiente degli inadempimenti di cui al comma 6.

8. La garanzia finanziaria, di cui all’articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall’articolo 7 della legge regionale 10/1994, costituisce anche copertura al mancato pagamento dell’onere di coltivazione nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 6. Per le garanzie finanziarie già prestate alla data di entrata in vigore della presente legge è stabilito il termine di 45 giorni dalla data medesima ai fini del loro adeguamento con l’estensione dei loro effetti ai sensi del presente comma, pena la sospensione dell’autorizzazione sino all’avvenuto adempimento.”

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