Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 109 - Contributi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree di cui all'articolo 106.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 50.000.000 in caso di Comuni singoli, ovvero di lire 70.000.000 in caso di Comuni associati, per singolo intervento.

3. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale. ”

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