Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 70 - Campeggi mobili

1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, dell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.”

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