Articolo abrogato dall'art. 87, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 155 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 14/2002

1. Il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

“3. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L’importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 40 per cento e per tutti gli altri lavori il 20 per cento dell’importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.”."

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