Articolo abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.R. 20/10/2017, n. 34, così recitava:

“Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 22/1996 in materia di rifiuti)

1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento di rifiuti solidi e attività estrattive), è sostituito dal seguente:

"3. In tale periodo la Giunta provinciale può approvare modifiche ai piani di cui al comma 2 previa acquisizione del parere dei Comuni interessati dalla modifica del piano. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso.".”

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