Comma modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 05/04/2024, n. 2, alle delegazioni amministrative di cui al presente articolo in essere alla data del 09/04/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.

Il testo del presente comma previgente alle modifiche introdotte dalla L.R. 05/04/2024, n. 2 era il seguente:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3. "

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