Articoli abrogati dalla L.R. 04/12/2020, n. 24, così recitavano:

"Art. 12 - Ammontare dei contributi

1. Gli assegni di studio di cui all'articolo 11 sono concessi ai soggetti tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari, in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

2. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1 si tiene conto altresì della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali.

3. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

a) il termine e le modalità di presentazione della domanda;

b) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;

c) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;

d) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 1;

e) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera d).

4. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:

a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).

 

Art. 13 - Domande di contributo

1. Le domande per la concessione degli assegni di studio sono presentate alla Regione. L'istruttoria delle domande per la concessione degli assegni di studio può essere affidata dalla Regione, mediante apposita convenzione, agli istituti scolastici interessati.

2. I richiedenti gli interventi di cui all'articolo 11 possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno di studio eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità."

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