Articoli abrogati dalla L.R. 23/04/2007, n. 9, così recitavano:

“Art. 6 (Forme di gestione del patrimonio forestale) — 1. La Regione promuove la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale, con funzioni produttive, ambientali e di difesa idrogeologica. Riconosce le forme di gestione del patrimonio forestale già esistenti nel territorio montano e promuove la creazione di consorzi dei proprietari anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, nonché le forme associative anche temporanee tra proprietari forestali.

2. La Regione affida ai soggetti di cui al comma 1, costituiti tra i proprietari dei fondi, compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali e di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi, dei prati e dei pascoli di loro competenza.

3. I Comuni montani o gli enti dai medesimi delegati adottano interventi idonei a promuovere la costituzione dei consorzi agro-silvo-pastorali e le altre forme di gestione associata nei propri territori e gli interventi per i miglioramenti delle proprietà consociate.

Art. 7 (Definizione e scopi dei consorzi) — 1. I consorzi agro-silvo-pastorali e gli altri organismi di gestione associata sono costituiti tra i proprietari dei fondi ad utilizzazione agricola, silvicola e pastorale di un idoneo ambito territoriale e hanno lo scopo di consentire o migliorare l'utilizzazione dei terreni in zone montane e in particolare quelli a destinazione boschiva:

a) organizzando e realizzando lavori di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli, ambientali e paesistici;

b) organizzando e realizzando interventi di conservazione e incremento del patrimonio boschivo;

c) programmando la gestione delle proprietà silvo-pastorali con gli opportuni piani economici, privilegiando le forme di gestione associata;

d) promuovendo e realizzando interventi di miglioramento della viabilità agricolo-forestale, nonché la gestione di quella esistente nell'area consorziata;

e) organizzando e realizzando l'accorpamento fondiario;

f) organizzando la vendita cumulativa del legname anche attraverso la Borsa del legno;

g) promuovendo l'utilizzazione di aree a scopo di tutela ambientale;

h) promuovendo ogni altro intervento connesso con i precedenti e tendente alla realizzazione degli scopi statutari;

i) favorendo l'utilizzazione agrituristica.

Art. 8 (Ruolo degli Enti locali) — 1. I Comuni montani o gli enti pubblici territoriali dai medesimi delegati individuano i territori di intervento e promuovono, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi organizzati in forma associata.

2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo il proprio patrimonio boschivo o parte di esso allo scopo di completare i conferimenti al consorzio o per assicurarne funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.

3. Qualora sia impossibile giungere alla individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area da consorziare e fino a quando tale situazione perduri, il Comune montano o l'ente pubblico territoriale dal medesimo delegato, si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti e irreperibili.

4. I Comuni montani o gli enti pubblici territoriali dai medesimi delegati, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi, a tutti gli effetti, ai proprietari dissenzienti.

5. L'Amministrazione regionale, i Comuni montani o gli enti pubblici territoriali dai medesimi delegati, possono avvalersi dei consorzi o degli altri organismi associativi per la esecuzione degli interventi di propria pertinenza ricadenti nei territori dei consorzi medesimi attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.

Art. 9 (Contributi per la costituzione e il funzionamento dei consorzi agro-silvo-pastorali) — 1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a sostenere le spese per la costituzione e per l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci, nella misura massima del 90 per cento della spesa sostenuta con le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 36/1991 e modificato dall'articolo 18 della legge regionale 10/1997.

2. La rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari avviene nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 10 (Ricomposizione fondiaria) — 1. I consorzi agro-silvo-pastorali e gli altri soggetti di gestione associata beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/1992, e dell'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12.”

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