Articolo abrogato dalla L.R. 23/04/2007, n. 9, così recitava:

“Art. 13 (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti) — 1. Al fine di favorire il recupero delle aree montane abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, assume iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte.

2. I Comuni montani o parzialmente montani della Regione Friuli-Venezia Giulia, per attuare le iniziative di cui al comma 1, possono predisporre un "piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti" della validità massima di anni dieci, rinnovabile.

3. Si considerano abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni ed i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi. Sono altresì, considerati terreni abbandonati quelli rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati negli ultimi quindici anni interventi colturali di sfollo o di diradamento.

4. Il piano è costituito da una relazione generale di inquadramento comprendente anche le tipologie degli interventi idonei al recupero dei terreni abbandonati o incolti, da cartografie su base catastale e dall'elenco dei proprietari dei terreni individuati come abbandonati o incolti.

5. Il piano adottato ai sensi del comma 2 è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

6. Entro il periodo del deposito i proprietari dei terreni o gli altri aventi diritto possono presentare opposizione o assumere l'impegno a realizzare gli interventi previsti dal piano.

7. Sulla base delle opposizioni o degli impegni assunti dai proprietari o dagli altri aventi diritto il Comune si pronunzia definitivamente e approva il piano.

8. L'approvazione del piano consente al Comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di validità del piano.

9. Il Comune provvede all'effettuazione degli interventi di recupero dei terreni abbandonati o incolti assegnandoli, per il periodo di validità del piano, in ordine prioritario ai seguenti soggetti che ne facciano richiesta:

a) agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle imprese boschive;

b) alle associazioni anche temporanee tra proprietari o ai Consorzi forestali privati;

c) ai confinanti;

d) ad altri richiedenti singoli o associati, con priorità ai residenti nel territorio comunale.

10. Il Comune può realizzare direttamente gli interventi sulle aree non richieste.

11. Gli interventi devono essere eseguiti secondo la buona pratica agricola o forestale nel rispetto della vocazione produttiva del fondo. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni concessi nei tempi previsti o attui modalità di coltivazione non conformi alla corretta tecnica agraria e forestale, il Comune provvede alla revoca dell'assegnazione entro quindici giorni dall'accertamento.

12. Il Comune e gli assegnatari dei fondi possono beneficiare dei contributi previsti dalle norme regionali e comunitarie relative alle misure agro-ambientali e forestali.

13. Sulle aree agricole, inserite nei "piani di recupero di terreni abbandonati o incolti" possono essere finanziati progetti di ricomposizione fondiaria attuati su iniziativa degli enti pubblici, di altri soggetti pubblici e privati o dei consorzi privati.

14. La redazione del piano è finanziata ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come rispettivamente sostituito e aggiunto dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 38/1986.

15. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per la redazione del "piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti", per la loro utilizzazione agro-forestale e per l'assegnazione dei finanziamenti.”

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