Comma abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

“10. All'articolo 5 della legge regionale 8/1999, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o si sia in altro modo estinta. Il divieto non si applica, in base all'articolo 166 del codice penale, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa.”.”

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