Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

“1. All'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, i commi 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

“17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA finanziamenti per l'attuazione in aziende prescelte di progetti sperimentali e dimostrativi, nonché di progetti pilota nel settore agricolo, in particolare riferiti all'agricoltura biologica e al ciclo della produzione di carni biologiche.

18. L'attuazione e la gestione dei progetti di cui al comma 17 possono essere effettuate anche per il tramite delle aziende partecipate dall'ERSA. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'agricoltura.”.”

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