Articolo modificato dall’art. 53 della L.R. 17/06/2011, n. 7 e abrogato dall’art. 12, comma 1 della L.R. 27/02/2012, n. 2, così recitava:

“Art. 51- (Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi per sopperire alle esigenze di credito a breve termine delle imprese.

2. I finanziamenti sono attivati con le stesse modalità di cui all'articolo 50.

3. Abrogato.

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