Articolo abrogato dall’art. 66 della L.R. 17/06/2011, n. 7, così recitava:

“Art. 67 - Formazione finalizzata all'inserimento lavorativo

1. L'Amministrazione regionale, su richiesta di una o più imprese artigiane, anche per il tramite delle associazioni di categoria, promuove e organizza adeguate iniziative formative, a favore di soggetti disoccupati, finalizzate alla formazione delle specifiche professionalità richieste dalle imprese stesse e al futuro inserimento lavorativo dei partecipanti.

2. Nell'àmbito delle iniziative formative i corsi di formazione professionale prevedono adeguati periodi di alternanza formazione/lavoro presso imprese.

3. Per tutto il periodo di formazione gli allievi possono percepire un'indennità di frequenza a carico dell'Amministrazione regionale a seconda della tipologia dell'iniziativa formativa prevista.

4. Al termine delle iniziative di formazione è rilasciato un attestato da parte dell'Amministrazione regionale.”

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