Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 06/08/2019, n. 14, così recitava:

“Art. 39 - (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia, tra coloro che possiedono un diploma di laurea, esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche e private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie svolte nei dieci anni precedenti.

2. Il Direttore generale è l'organo di vertice dell'Azienda che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi della Regione in materia di edilizia sovvenzionata e individuati nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione. È responsabile della gestione complessiva dell'Azienda e delle relazioni istituzionali e assolve le funzioni di rappresentanza legale e di organo di amministrazione dell'ente. Sovrintende inoltre alla gestione dell'Azienda perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Quando leggi regionali o altri atti normativi menzionano l'Amministratore unico o il Direttore delle Ater, la menzione si intende riferita al Direttore generale.

4. In particolare il Direttore generale:

a) adotta lo statuto di cui all'articolo 37, il regolamento di organizzazione e le eventuali modifiche;

b) nomina e revoca le figure dirigenziali dell'Azienda;

c) approva il bilancio di previsione e il piano finanziario;

d) adotta il bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente;

e) assume gli atti amministrativi di programmazione e controllo, nonché di indirizzo gestionale a valenza interna e/o esterna;

f) risponde alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale competente per materia, del proprio operato svolto nell'ambito della programmazione regionale;

g) adotta i Piani di vendita degli alloggi alienabili da sottoporre all'approvazione preventiva della Giunta regionale;

h) approva i regolamenti interni sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza dei direttori e la dotazione organica del personale;

i) esercita, altresì, tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali;

j) nello svolgimento dei propri compiti è coadiuvato dalle figure dirigenziali tra le quali individua e nomina il suo sostituto per lo svolgimento delle funzioni in caso di impedimento o assenza.

5. Ai sensi dell’articolo 11, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e revisione del canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i provvedimenti di annullamento e revoca dell'assegnazione degli alloggi emessi dal Direttore generale, decorsi i termini ivi previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non sia soggetto a graduazioni o proroghe.

6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di lavoro individuale di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti di tale contratto ivi compresa l'attribuzione degli obiettivi e le conseguenze del loro mancato raggiungimento, la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla norma vigente per il contratto dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari. Il contratto di lavoro del Direttore generale è rinnovabile e revocabile. In ogni caso i contratti sono risolti di diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla cessazione dell'incarico del Presidente della Regione.

7. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dirigenti del comparto unico del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi e regolamenti, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede alla revoca dell'incarico di Direttore generale con conseguente risoluzione in via anticipata del contratto di lavoro.”

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