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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
1. All'articolo 26 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e I)" sono sostituite dalle seguenti: "la funzione di cui alla lettera I) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate";
b) la lettera e) del comma 1 è abrogata;
c) al comma 2 le parole "almeno altre tre" sono sostituite dalle seguenti: "la funzione di cui alla lettera b) e almeno altre due".
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 26/2014.
1. L'articolo 27 della legge regionale n. 26/2014 è sostituito dal seguente:
"Art. 27 ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata
1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:
a) a decorrere dal 1° luglio 2016, la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:
1) opere pubbliche e procedure espropriative;
2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
3) procedure autorizzatorie in materia di energia;
4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
5) edilizia scolastica e servizi scolastici;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le restanti materie e attività di cui alla lettera b).
2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.
3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni relative alla lettera a) sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono esercitate in forma associata dai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ridotti a 5.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, mediante convenzione, in modo da raggiungere la medesima soglia demografica complessiva, o, in alternativa, avvalendosi degli uffici dell'Unione.
4. Le soglie demografiche indicate al comma 3 ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali tramite convenzione possono essere derogate e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 fornisce i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa.
5. Le soglie demografiche indicate ai commi 3 e 4 possono essere ridotte di un ulteriore 30 per cento per i Comuni di cui all'articolo 4 della legge n. 38/2001."."
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