Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2014, n. 11, così recitava:

Art. 22 (Migliorie boschive) — 1. Parte delle somme derivanti dalla vendita di materiale legnoso sono impiegate dal proprietario forestale per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento forestale.”

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