Comma abrogato dalla L.R. 09/04/2014, n. 6, così recitava:

"Art. 26 (Interventi a sostegno della danza folcloristica) — 1. Nell'ambito dell'azione di tutela e di promozione del patrimonio culturale e linguistico delle sue comunità, la Regione riconosce il ruolo svolto dalle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica e ne sostiene le iniziative e le attività, secondo indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale, mediante la concessione di contributi annui, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali.

2. I contributi possono essere utilizzati per le attività di ricerca, per l'organizzazione di corsi, di seminari e di laboratori didattici, per la redazione e la riproduzione di materiali di studio e di divulgazione, per l'acquisto di materiale connesso all'esercizio dell'attività, quali pubblicazioni, attrezzature, equipaggiamenti, nonché per le spese di trasporto per la partecipazione a manifestazioni di danza folcloristica in Italia e all'estero. Il programma delle attività culturali deve essere riservato alla conoscenza, alla divulgazione e alla promozione delle tradizioni di danza folcloristica della regione."

Dalla redazione