Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 03/03/2023, n. 9, così recitava:

"6. All’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola “finanziando” sono inserite le seguenti: “, con le risorse del Programma annuale dell’immigrazione di cui all’articolo 7,”;

2) dopo le parole “dagli enti locali” sono inserite le seguenti: “in forma singola o associata”;

3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nell’ambito degli interventi di cui al presente comma la Regione è autorizzata a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni per l’accoglienza e l’ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell’Interno, per il tramite delle Prefetture.”;

b) al comma 3 le parole “ai commi 1 e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma” e dopo la parola “europea” sono aggiunte le seguenti: “nei limiti di quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati)”."

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