Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 08/03/2019, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 03/03/2023, n. 10 a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"Art. 20-bis - (Sperimentazioni per l’innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità)

1. L’Amministrazione regionale promuove le sperimentazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e-bis), in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e in coerenza con le disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza, mediante riconoscimento o attivazione di percorsi innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, incentrati sulla personalizzazione della risposta appropriata ai-bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona.

2. Con atto d’indirizzo della Giunta regionale sono individuati gli obiettivi, le aree d’intervento, le caratteristiche e i contenuti d’innovazione dei percorsi previsti al comma 1, nel cui ambito i soggetti interessati elaborano le loro specifiche progettualità da presentare all’Amministrazione regionale.

3. Con regolamento di attuazione sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.

4. Ai fini della riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, sono ammesse alla sperimentazione, secondo le previsioni del regolamento di cui al comma 3, le strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, accreditate con riserva al 31 dicembre 2018, che ne facciano richiesta, in considerazione delle caratteristiche, della qualità e della continuità dell’attività svolta.

5. In relazione al disposto di cui al comma 4 e alle intervenute manifestazioni d’interesse all’inserimento nei percorsi innovativi e sperimentali di cui alla previgente disposizione dell’articolo 4, comma 1-bis, le strutture di riabilitazione funzionale, qualora non già accreditate a pieno titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 o successivamente nell’anno 2019 per decorso infruttuoso del termine di adeguamento concesso ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2016, n. 0151/Pres., mantengono in via eccezionale e senza soluzione di continuità l’accreditamento con riserva e continuano a operare sulla base delle convenzioni in essere, a garanzia della continuità del servizio, sino all’ammissione al percorso di sperimentazione."

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